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Titolarità del bonus energia tra requisiti formali e utilizzo effettivo: un confine ancora incerto

Ipsoa Quotidiano,  8 novembre 2022

di Nicola Galleani d’Agliano

Con Nel corso del 2022 sono stati riconosciuti alle imprese contributi straordinari, sotto forma di crediti d’imposta su base trimestrale, da utilizzare a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto dell’energia. La norma, però, porta con sé incertezze interpretative: presuppone infatti che vi sia perfetta coincidenza tra il soggetto in capo al quale sussistono i requisiti formali previsti per l’accesso al credito e il soggetto che utilizza l’energia nell’ambito della propria attività. Restano così prive di regolamentazione tutte quelle ipotesi, affatto remote, in cui sussiste un disallineamento tra l’intestatario del POD, il soggetto che sostiene i costi d’acquisto e l’impresa che utilizza concretamente l’energia nell’ambito del processo produttivo. Quale possibile soluzione?

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Contrasto alle frodi IVA intraunionali: la Corte di Giustizia aggiunge un tassello

Ipsoa Quotidiano,  28 ottobre 2022

di Nicola Galleani d’Agliano

Con la sentenza C-641/21 del 27 ottobre 2022, la Corte di Giustizia UE aggiunge un ulteriore tassello al contrasto alle frodi intraunionali. La Corte ha infatti stabilito che, nel caso di unaprestazione di servizi fornita da un soggetto passivo stabilito in uno Stato UE a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, le autorità del primo Stato non possono ritenere che il luogo della prestazione (situato, ai sensi della direttiva IVA, in tale altro Stato membro) sia situato nel primo Stato membro se il prestatore sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode IVA commessa dal destinatario della prestazione nell’ambito di una catena di operazioni.

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Il rappresentante doganale indiretto risponde per l’IVA all’importazione solo se previsto da norme nazionali.

GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria  n. 10/2022

di Nicola Galleani d’Agliano e Clino De Ieso

La Corte di Corte di Giustizia UE, Sez. VI, Sent. 12 maggio 2022, causa C-714/20 – Pres. Ziemele – Rel. von Danwitz
(stralcio)
L’art. 77, par. 3, del RegolamentoUE 952/2013 deve essere interpretato nel senso che, in base a tale sola disposizione, il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’IVA all’importazione per le stesse merci.
L’art. 201 della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta.

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Convegno sul tema “Nuovi profili di Diritto Tributario dell’Unione europea”

Il prossimo 22 Ottobre si terrà a Parma il convegno sul tema “Nuovi profili di Diritto Tributario dell’Unione europea”. Un’interessante occasione di incontro per i professionisti ed esperti del settore, nel ricordo dell’Avv. Prof. Paolo Centore e del suo prezioso contributo nello studio dell’IVA.

Ammessa la rettifica IVA sulle operazioni attive fatturate in modo erroneo – Green pass per la restituzione dell’IVA non dovuta senza danno erariale.

GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria  n. 7/2021

di Clino De Ieso

La Corte di Giustizia ha, nel tempo, sviluppato un orientamento favorevole all’operatore economico – nel quale si colloca la sentenza in causa C-48/20 del 2021 – riconoscendogli il diritto alla rettifica dell’IVA non dovuta in assenza di danno erariale indipendentemente dalla sua condotta in “buona” o “mala fede”. L’impatto di questa linea giurisprudenziale sull’azione generale di restituzione dell’IVA non dovuta, regolata dall’ art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, è decisivamente significativo: in quanto, ove l’operazione sia realizzata in un “contesto fraudolento”, il diritto del fornitore alla restituzione dell’imposta erroneamente fatturata dipende esclusivamente dall’eliminazione o meno del pericolo di perdita di gettito per lo Stato italiano.

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Lettere di intento tra vecchie e nuove sanzioni IVA: quale applicare?

Ipsoa Quotidiano,  4 agosto 2021

di Nicola Galleani d’Agliano

La decisione Le violazioni consistenti nella mancata o ritardata comunicazione, da parte dei fornitori, delle lettere di intento ricevute dai clienti, se commesse anteriormente al 1° gennaio 2015, non sono più sanzionabili in misura proporzionale, bensì con la sanzione in misura fissa che varia da 250 a 2.000 euro. Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19738/2021, che ha affrontato l’effetto che le modifiche normative, intervenute successivamente alla data della violazione, possono avere sull’applicabilità delle sanzioni originariamente previste, in ossequio al principio del favor rei.
Cominciano a presentarsi sulla scena giurisprudenziale le prime decisioni della Suprema Corte sul tema, delicatissimo, delle sanzioni per ritardata od omessa trasmissione da parte dei fornitori delle lettere di intento ricevute dai clienti.
La storia normativa è nota: l’articolo 1, comma 381, della legge n. 311/2004 aveva introdotto l’obbligo per i fornitori di “comunicare all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta”.

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Direttive IVA, come e perchè l’interpretazione è riservata al giudice nazionale.

Ipsoa Quotidiano,  17 giugno 2021

di Clino De Ieso

La decisione della Corte di Giustizia del 12 maggio 2021, nella causa C-844/19, contribuisce a chiarire qual è il ruolo del giudice comunitario e il ruolo del giudice nazionale nelle vertenze aventi ad oggetto l’applicazione della normativa IVA comunitaria. Emerge così che fra i due giudici il protagonista non è, come si potrebbe immaginare, la Corte di Giustizia, bensì il giudice nazionale; giudice nazionale che, avvalendosi dei canoni logico-razionali (quali, ad esempio, i principi di ragionevolezza, proporzionalità, neutralità, effettività, equivalenza) colmerà il vuoto legislativo attraverso una lettura unionalmente orientata del diritto interno o, in alternativa, applicando analogicamente altre disposizioni. Ma come sono declinati e quali sono le ragioni che giustificano in concreto i poteri decisionali del giudice nazionale?

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Indetraibile l’IVA all’importazione senza il trasferimento del potere dispositivo sul bene – Il rebus della detrazione dell’IVA assolta all’importazione.

GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria  n. 5/2021

di Nicola Galleani d’Agliano

L’ordinanza della Corte di Giustizia in causa C-621/19 del 2020, con il suo fulminante verdetto di indetraibilità dell’IVA all’importazione assolta in dogana da un operatore economico, sembra turbare l’equilibrio del sistema IVA sorretto dal dogma della neutralità fiscale. In realtà, la soluzione dei giudici europei, seppure non condivisibile sotto il profilo argomentativo, è, invece, corretta se applicata al caso concreto. Tuttavia, la decisione appare incompleta, perché omette di affrontare il suo corollario costituito dalla individuazione del rimedio di cui deve disporre l’operatore economico al fine di recuperare l’imposta versata, anche laddove il diritto di detrazione non sia ammissibile.

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La tormentata parabola del recupero dell’IVA non dovuta assolta dal cliente.

Ipsoa Quotidiano,  5 maggio 2021

di Clino De Ieso

Resta un mistero la riluttanza della Corte di Cassazione, manifestatasi anche nella sentenza n. 10439 del 21 aprile 2021, ad accettare la volontà del legislatore nazionale di introdurre una misura di semplificazione che garantisca al cliente il recupero immediato dell’IVA erroneamente addebitata dal fornitore. In particolare, la decisione si pone in contrasto con il precedente orientamento della Suprema Corte, stabilendo che – a fronte dell’errore di aliquota – il cliente può beneficiare della sanzione “più mite”, ma non può detrarre l’imposta versata in eccesso rispetto a quella dovuta.

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L’IVA sulle prestazioni complesse: un labirinto con una via d’uscita? – il commento.

Corriere Tributario, 5/2021

di Clino De Ieso

Con la sentenza relativa alla causa C-581/19 del 2021, la Corte di Giustizia ha stabilito che la combinazione fra un servizio di fitness accompagnato dalla consulenza nutrizionale non costituisce una prestazione complessa e, dunque, ciascuna operazione deve essere assoggettata al proprio regime IVA. La soluzione offre spunti di riflessione particolarmente importanti, specie se si tiene conto della profonda influenza che la figura del “consumatore medio europeo”, così come codificata dal legislatore dell’Unione, può avere nel dibattito sviluppatosi intorno alla disciplina IVA dei c.d. pacchetti di servizi. Ne è una riprova l’evoluzione della giurisprudenza europea, che manifesta una sempre maggiore attenzione all’obiettivo che il cliente (consumatore medio) intende soddisfare mediante la conclusione dell’affare, ciò ad ulteriore dimostrazione della sovranità della volontà contrattuale quale indispensabile metro di giudizio per la qualificazione IVA dell’operazione unitaria.

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Per la Corte di Giustizia UE le sanzioni tributarie non vanno applicate automaticamente.

Ipsoa Quotidiano,  17 aprile 2021

di Nicola Galleani d’Agliano

Le sanzioni tributarie non possono essere applicate in modo automatico, senza assicurarsi che non eccedano quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e nell’evitare l’evasione. Lo ha ribadito la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-935/19 del 15 aprile 2021. È alla luce di questi principi che i giudici nazionali e l’Agenzia delle Entrate, dovranno valutare con maggiore attenzione se le sanzioni comminate rispettino il principio di proporzionalità, in base al quale occorre determinarne l’ammontare tenendo conto delle circostanze in cui è avvenuta la violazione e il comportamento tenuto dal contribuente. Principio che, a ben vedere, è presente nell’ordinamento nazionale, seppure parzialmente, nel D.Lgs. n. 472/1997.

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Brexit: per la circolazione dei beni il regno Unito richiede il marchio UKCA o UKNI.

Ipsoa Quotidiano,  30 marzo 2021

di Silvia Confalonieri

Con la Brexit cambia la marcatura dei prodotti, il Regno Unito non riconosce più il marchio CE, ma introduce l’obbligo del marchio UKCA o UKNI. Gli operatori hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per adeguarsi, ma in alcuni casi l’apposizione dei muovi marchi UK è già obbligatoria. Diverse le regole per i beni circolanti nell’Irlanda del Nord ove occorre fare riferimento al Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord dell’Accordo di recesso e deve, comunque, essere effettuata una verifica per ciascun bene al fine di individuare le norme rilevanti.

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Brexit: doppio binario per le richieste di rimborso dell’IVA assolta nel 2021.

Ipsoa Quotidiano,  23 marzo 2021

di Silvia Confalonieri

Scadenza anticipata al 31 marzo 2021, in luogo del termine ordinario del 30 settembre, per le richieste di rimborso dell’IVA 2020 nei rapporti con il Regno Unito. Per i rimborsi dell’IVA relativi al 2021 varranno, invece, nuove regole con un doppio binario: acquisti e importazioni di beni nei rapporti con l’Irlanda del Nord restano sotto l’ombrello della direttiva 2008/9 con la normale scadenza, mentre gli acquisti di servizi e gli acquisti misti, di beni e servizi, nei rapporti con l’Irlanda del Nord e tutti gli acquisti nei rapporti con il resto del Regno Unito sono disciplinati dalla Tredicesima direttiva e dall’art. 38 ter del decreto IVA, se chiesti all’Italia, e dalle norme locali, se chiesti al Regno Unito.

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Via libera alle modalità di recupero dell’IVA erroneamente addebitata.

Ipsoa Quotidiano,  19 marzo 2021

di Nicola Galleani d’Agliano

Con la sentenza del 18 marzo 2021, nella causa C-48/20, la Corte di Giustizia UE ha riaffermato, per l’ennesima volta, che il principio di neutralità dell’IVA obbliga gli Stati dell’Unione a riconoscere ai soggetti passivi la possibilità di rettificare l’IVA sulle operazioni attive fatturate in modo erroneo. Le indicazioni della Corte di Giustizia lanciano un messaggio molto chiaro: la certezza che lo Stato non potrà subire alcun danno erariale fa scattare, automaticamente, il diritto di rettifica dell’IVA non dovuta anche in un contesto di frode.

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Consignment stock: quali sono le regole per l’invio dei beni in UK nel post Brexit.

Ipsoa Quotidiano,  15 marzo 2021

di Silvia Confalonieri

Con la Brexit, dal 1° gennaio gli operatori UE non possono più beneficiare dello schema di consignment stock o call-off stock intraunionale nei rapporti con UK. Dal momento in cui il Regno Unito è uscito dall’UE l’invio di beni costituisce esportazione doganale dall’Italia e importazione nel Regno Unito. I rapporti di consignment stock con i clienti UK dovranno, quindi, essere gestiti secondo lo schema dei rapporti mantenuti con clienti ubicati in Paesi extra-UE. Per i beni trasferiti prima del 31 dicembre 2020 occorrerà interrogarsi se l’operazione rimanga un’operazione intraunionale iniziata prima del termine del periodo transitorio e conclusasi dopo o quale sia l’alternativa.

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Brexit: dalle nuove autorizzazioni ai maggiori oneri per le impres. Cosa cambia.

Ipsoa Quotidiano,  3 marzo 2021

di Silvia Confalonieri

A seguito della Brexit, gli operatori economici che effettuano operazioni transnazionali devono considerare le conseguenze determinate dal mutato quadro relativo alle autorizzazioni e dichiarazioni doganali. I soggetti stabiliti nell’UE possono avere necessità di autorizzazioni per effettuare operazioni che, in precedenza, potevano essere effettuate senza particolari formalità, quali operazioni intraunionali. Diversa è, invece, la situazione dei soggetti stabiliti nel Regno Unito, la cui operatività nell’UE è ora soggetta a maggiori limitazioni che, di contro, possono comportare maggiori oneri per le imprese nazionali laddove si intenda continuare ad operare con i medesimi flussi del passato.

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Regime IVA per il trasporto marittimo complesso: una soluzione ancora in alto mare.

Ipsoa Quotidiano,  23 febbraio 2021

di  Clino De Ieso

Qual è il trattamento IVA applicabile alle “prestazioni complesse”, configurabili quando l’oggetto della fornitura non è la singola cessione/prestazione, bensì un pacchetto di operazioni? La risposta è semplice (solo) in teoria. Delle due l’una: ogni cessione o prestazione, valutata in modo autonomo, resta assoggettata alla propria disciplina IVA oppure, in alternativa, l’operazione – pur composta dai più cessioni e/o prestazioni – è considerata unica, con conseguente adozione di un solo regime IVA. Nella risoluzione n. 8/E/ 2021, relativa a un’impresa armatrice che associa al trasporto di persone altri servizi con finalità turistico-ricreativa, l’Agenzia delle Entrate cerca di risolvere i problemi interpretativi destreggiandosi fra la conservazione del gettito fiscale e la ricerca di una soluzione all’esigenze di semplificazione degli operatori, attraverso una chiave di lettura che, tuttavia, non sembra perfettamente allineata alle indicazioni della Corte di Giustizia UE.

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Brexit: quali regole per le rettifiche delle operazioni sui beni effettuate con il Regno Unito.

Ipsoa Quotidiano,  16 febbraio 2021

di Silvia Confalonieri

Le rettifiche delle operazioni sui beni, che incidono sul prezzo pagato o da pagare dipendono dal momento di effettuazione dell’operazione: pre o post Brexit. Per le operazioni effettuate entro il termine del periodo di transizione e per le operazioni a cavallo, che hanno mantenuto la natura di operazioni intraunionali, le rettifiche saranno effettuate mediante l’emissione di fattura integrativa o nota di credito. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, in particolare per le variazioni in aumento del prezzo di acquisto, non basterà l’emissione di una fattura integrativa da parte del fornitore, ma sarà necessario attivare la procedura di revisione dell’accertamento doganale. Un’ipotesi particolare riguarda invece gli aggiustamenti dovuti alle politiche di transfer pricing.

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Brexit: operazioni triangolari e trattamento ai fini IVA. Cosa cambia?

Ipsoa Quotidiano,  6 febbraio 2021

di Silvia Confalonieri

Le operazioni triangolari che comportano importazioni o esportazioni dal o nel Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2021, possono essere soggette ad un trattamento IVA diverso. Operazioni che in precedenza potevano essere effettuate senza pagamento di IVA e dazi, grazie alle semplificazioni intraunionali, potrebbero oggi richiedere l’apertura di una partita IVA in un Paese UE da parte del soggetto del Regno Unito, ovvero la presa in carico da parte di uno dei soggetti della catena delle formalità doganali con i conseguenti obblighi fiscali. Gli operatori economici devono, quindi, verificare i propri flussi per adattarli alle nuove circostanze. Sarà necessario porre attenzione anche alle clausole Incoterms che disciplinano le condizioni di trasporto e che potrebbe essere necessario rivedere nelle relazioni con UK.

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Brexit, nuovi controlli doganali a regime in 3 fasi. Quali sono?

Ipsoa Quotidiano,  27 gennaio 2021

di Silvia Confalonieri

Tre step per arrivare a regime al 1° luglio 2021. E’ quanto prevedono le autorità britanniche, con l’intento dichiarato di dare alle aziende il tempo di organizzarsi per la nuova gestione dei flussi doganali. Le facilitazioni variano a seconda del tipo dei beni importati, che si distinguono tra “standard goods” e “controlled goods”. Inoltre, all’interno di queste categorie, alcune tipologie di beni sono soggette a regole particolari. Dal 1° luglio 2021 comunque tutti i beni saranno soggetti alle normali procedure doganali e dovranno essere presentate le Safety and Security declaration, dovute per i beni che provengono dall’EU.

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Per le imprese UE sarà più facile investire in Cina (e con meno limitazioni).

Ipsoa Quotidiano,  20 gennaio 2021

di Silvia Confalonieri

Bruxelles e Pechino hanno raggiunto un ambizioso accordo per regolare l’accesso ai mercati e favorire la strada verso la trasparenza e la liberalizzazione degli investimenti. Con il Comprehensive Agreement on Investment – CAI l’Europa vuole garantirsi l’accesso al mercato cinese a condizioni paritetiche e colmare l’attuale asimmetria tra l’apertura del mercato europeo alle imprese cinesi e le limitazioni del mercato cinese alle imprese UE. Le aziende che intendono fare investimenti in Cina troveranno, quindi, un mercato più accessibile grazie alla rimozione delle restrizioni quantitative, dei diritti di monopolio e degli obblighi di operare in joint ventures con operatori locali in una serie di settori: automotive, sanitario, real estate, settore bancario, assicurativo e logistica marittima.

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Confini applicativi della detraibilità dell’IVA non dovuta – il commento.

Corriere Tributario, 2/2021

di Clino De Ieso

La sentenza della Corte di cassazione n. 24289/2020 si inserisce nel dibattito circa i confini applicativi della misura di semplificazione dell’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 che, a partire dal 2018, riconosce al cessionario/committente la detraibilità dell’IVA non dovuta. La decisione, che propende per una interpretazione restrittiva della norma applicabile agli errori di aliquota IVA, con l’esclusione delle ipotesi in cui l’operatore commetta un errore di classificazione dell’operazione, rappresenta un punto di partenza per l’inizio di una seria e approfondita riflessione su alcuni profili di ordine sistematico, non affrontati nel caso di specie, che in futuro dovranno essere necessariamente sottoposti all’attenzione della Suprema Corte.

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Enti non commerciali al bivio tra esclusione ed esenzione IVA.

Ipsoa Quotidiano,  14 gennaio 2021

di Nicola Galleani d’Agliano

Il disegno di legge di bilancio 2021 proponeva una modifica sostanziale al regime IVA degli enti non commerciali: abrogate le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA, prevedeva per le stesse operazioni il regime di esenzione. Tuttavia, la riqualificazione delle operazioni come esenzioni non è priva di effetti concreti. Senza dimenticare che le disposizioni di esenzione devono essere interpretate restrittivamente. Appare, pertanto, opportuna la scelta di sopprimere tali modifiche in sede di approvazione definitiva della legge di Bilancio. Questa “retromarcia” del legislatore, peraltro, può rappresentare una preziosa occasione per riscrivere completamente le disposizioni nazionali in materia di soggettività passiva IVA.

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Brexit: reintroduzione dei beni nell’UE senza applicazione di IVA e dazi doganali. In quali casi.

Ipsoa Quotidiano,  12 gennaio 2021

di Silvia Confalonieri

Gli operatori economici che hanno spedito merci nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e intendono reintrodurli nel paese di partenza successivamente al recesso, possono considerare tali merci quali beni in reintroduzione in franchigia, senza il pagamento di IVA e dazi, a determinate condizioni. In particolare, se sono reintrodotti nell’UE dallo stesso soggetto che li aveva originariamente spediti in UK, si trovano nello stesso stato in cui erano stati spediti e si tratta di reimportazioni di beni che beneficiano di una franchigia doganale. E’ necessario dare prova della spedizione temporanea ante recesso, che può fornita con un documento di trasporto o con qualsiasi altro documento che attesti il momento in cui i beni sono stati trasportati nel Regno Unito.

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Brexit: import-export con oneri doganali limitati.

Ipsoa Quotidiano,  30 dicembre 2020

di Silvia Confalonieri

Dal 1° gennaio 2021 il traffico di beni con il Regno Unito diventa traffico doganale, con un aggravio di costi per le imprese esportatrici e importatrici. Tuttavia, l’accordo sulla Brexit siglato in extremis tra UE e UK porta anche novità positive per le aziende. Per esempio, non potranno essere applicati oneri di alcun tipo in relazione all’esportazione di beni, né possono essere applicati ai beni esportati oneri superiori a quelli gravanti sugli stessi beni se destinati al consumo interno; inoltre, non potranno essere previsti oneri relativi a operazioni di importazione o esportazione che non siano connessi con servizi effettivamente prestati. Ancora più importante: non saranno applicabili dazi all’importazione nel Regno Unito di prodotti con “origine” UE e viceversa.

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Brexit: come le aziende devono prepararsi alla nuova gestione doganale.

Ipsoa Quotidiano,  19 dicembre 2020

di Silvia Confalonieri

L’uscita del Regno Unito dall’UE, a seguito della Brexit, determina anche l’uscita dall’unione doganale, con significativi effetti sui traffici commerciali. Indipendentemente dal fatto che le parti raggiungano o meno un accordo entro il 31 dicembre, questo cambiamento comporta il possibile venir meno della validità di codici identificativi, autorizzazioni, licenze e certificazioni doganali esistenti. Per garantire la continuità dei flussi commerciali con il Regno Unito, evitando interruzioni, le imprese devono, quindi, mappare i propri flussi e rivedere le strategie commerciali a partire dalla logistica, dall’approvvigionamento e dai fattori produttivi utilizzati. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2021, per effettuare scambi di merci con il Regno Unito sarà necessario essere in possesso del codice EORI, che può essere già richiesto.

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Le novità IVA per le vendite di beni a distanza.

Fiscalità & Commercio Internazionale, 12/2020

di Nicola Galleani d’Agliano

Il meccanismo di applicazione dell’IVA si basa sul principio di tassazione nel luogo in cui, ragionevolmente, si ritiene che avvenga il consumo (Cfr. Il Considerando 10 e 11 della Direttiva 2006/112/CE).
Tutto ciò nel rispetto del principio c.d. only once, secondo il quale la tassazione di una operazione intracomunitaria viene garantita nell’uno o nell’altro Stato evitando, così, conflitti di competenza da cui possa derivare una doppia imposizione oppure, specularmente, il mancato prelievo dell’IVA come sostanzialmente accaduto per le operazioni di leasing rese da una società tedesca nel Regno Unito (CGE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-277/09, RBS).

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Rilevanza IVA ad intermittenza per le operazioni occasionali – Il commento.

Corriere Tributario, 12/2020

di Clino De Ieso

La Corte di cassazione, con una motivazione chiara e lineare, ha stabilito, con sentenza n. 14846/2020, che i compensi percepiti per la funzione di amministratore di sostegno, esercitata da un avvocato al di fuori della sua attività professionale, non sono imponibili IVA. La soluzione è senz’altro condivisibile, tenuto conto dell’assenza, nel caso di specie, degli elementi caratterizzanti il presupposto oggettivo, segnatamente, l’onerosità e la stabilità degli introiti conseguiti dallo sfruttamento del bene in modo continuativo e ripetuto nel tempo. Rimane, tuttavia, sottotraccia l’intricata problematica, non affrontata dalla Suprema Corte, riguardante la rilevanza IVA delle operazioni occasionali.

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L’enigmatico regime IVA delle operazioni complesse: possibili soluzioni interpretative.

Corriere Tributario, 10/2020

di Nicola Galleani d’Agliano

La sentenza della Corte di Giustizia in causa C-231/19 del 2020 offre una splendida occasione per fotografare lo stato dell’arte sulla oscura disciplina IVA delle operazioni complesse, tema intorno al quale, a causa dell’assenza di una normazione primaria, cioè, al livello delle fonti del diritto, si registrano posizioni non univoche fra la dottrina, la prassi e la giurisprudenza nazionale. Si rende, dunque, necessario razionalizzare la materia avendo come punto di riferimento la Corte di Giustizia, vale a dire il giudice istituzionale per eccellenza qualora si tratti di risolvere dei conflitti esegetici relativi ad un’imposta europea come, appunto, l’IVA. Del resto, la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo è paragonabile ad una sorta di scrigno prezioso da cui è possibile estrapolare dei criteri guida, talvolta latenti, utilissimi per una ricostruzione armonizzata del sistema IVA.

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Conciliazione giudiziale con lo schema “do ut des”: IVA al 22%.

Ipsoa Quotidiano,  20 ottobre 2020

di Clino De Ieso

La risposta a interpello n. 386/2020 sembrerebbe riguardare esclusivamente il principio di alternatività IVA-registro. Nei dettagli, però, nasconde un’importante precisazione che facilita la comprensione dei confini del presupposto oggettivo dell’IVA. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, gli importi dovuti a seguito di un’intervenuta conciliazione giudiziale, che definisce un contenzioso civile avente ad oggetto presunti danni cagionati dal conduttore di un immobile concesso in locazione, sono soggetti a IVA, con imposta di registro in misura fissa, laddove le somme corrisposte non abbiano natura di risarcimento del danno, bensì di corrispettivo per la rinuncia del proprietario di abbandonare ogni pretesa verso il conduttore. Il nesso tra l’impegno assunto dal proprietario e la somma versata integra il presupposto oggettivo dell’IVA, secondo lo schema “do ut des”.

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Rettifica IVA: nota di variazione in diminuzione anche  se il cliente ha cessato l’attività.

Ipsoa Quotidiano,  16 ottobre 2020

di Nicola Galleani d’Agliano

I giudici europei ritornano ancora una volta ad occuparsi della rettifica dell’IVA dovuta all’erario nel caso di insolvenza del cliente: con la sentenza 15 ottobre 2020, C-335/19, la Corte di Giustizia riconosce il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione anche se il cliente ha cessato l’attività. Il tema trattato nella sentenza riguarda la sincronizzazione del comportamento che può tenere il fornitore al fine di recuperare l’IVA versata e non riscossa, rispetto al comportamento che dovrebbe tenere il cliente che si è detratto un’IVA non versata al proprio fornitore.

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Opere di urbanizzazione nel limbo delle operazioni irrilevanti ai fini IVA, ma con detrazione.

Ipsoa Quotidiano,  17 settembre 2020

di Nicola Galleani d’Agliano e Anna Ciaco

La Corte di Giustizia UE offre interessanti spunti di riflessione su alcuni temi “caldi” del sistema IVA: la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e l’imponibilità delle cessioni a titolo gratuito. Secondo i giudici, il soggetto passivo che effettua lavori di ampliamento di una strada comunale a fronte dell’ottenimento di un’autorizzazione allo sfruttamento di una cava può detrarre l’IVA assolta a monte nella misura in cui utilizzi tale strada per lo svolgimento della propria attività d’impresa. Il soggetto non realizza un’operazione a titolo oneroso (l’autorizzazione concessa unilateralmente dall’ente pubblico non può rappresentarne il corrispettivo) né tantomeno una cessione gratuita: nel caso di specie, la fuoriuscita del bene dall’impresa non si risolve in un consumo finale detassato, ma anzi è diretta ad ottenere un vantaggio di carattere economico.

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Per i Quick-fixes IVA un (provvisorio) recepimento confuso: un problema per le imprese.

Ipsoa Quotidiano,  24 agosto 2020

di Nicola Galleani d’Agliano e Clino De Ieso

La legge Europea 2019-2020 è destinata a operare un profondo restyling del sistema IVA, in quanto recepisce, a livello nazionale, il pacchetto di misure fiscali introdotte dal legislatore europeo – denominate Quick fixes 2020 – che stravolgono l’assetto normativo delle operazioni intra-unionali. I temi riguardano le condizioni per l’applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni intracomunitarie, le operazioni triangolari e i contratti di vendita con effetti traslativi differiti. La legge Europea, tuttavia, sembra perdere l’occasione per rivisitare alcune disposizioni che risultano oggi obsolete, sollevando questioni critiche che potrebbero creare dubbi e difficoltà alle imprese.

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Il bilanciamento (quasi) impossibile fra le rettifiche IVA e la tutela dell’interesse erariale

Corriere Tributario,  n. 8-9/2020

di Nicola Galleani d’Agliano e Clino De Ieso

L’aspetto più interessante della posizione espressa dalla Corte di Giustizia, nella sentenza in causa C-684/18 del 2020 riguarda lo scollegamento tra le due posizioni (fornitore e cliente), nel senso che l’obbligo di rettifica della detrazione in capo al cliente opera indipendentemente dalla possibilità per il fornitore di poter ridurre, in via simmetrica, il proprio debito d’imposta. Ed è una soluzione che, a dispetto delle apparenze, non infrange il principio di neutralità fiscale, il quale costituisce una regola d’interpretazione della Direttiva 2006/112/CE e, pertanto, non può essere invocato per ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni non equivoche contenute nella medesima Direttiva, fra cui le chiarissime norme che regolano le rettifiche IVA.

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La legge Europea guarda al passato dell’IVA. Non al futuro delle Imprese.

Ipsoa Quotidiano,  3 agosto 2020

di Nicola Galleani d’Agliano e Clino De Ieso

Lo schema di disegno della legge europea recepisce, seppur tardivamente, le misure sugli acquisti e cessioni intracomunitari in regime di call off stock e sulle cessioni a catena, entrate in vigore il 1° gennaio 2020; per la piena attuazione si deve attendere la conclusione dell’iter parlamentare. Inoltre, il legislatore italiano ha perso un’occasione per adeguarsi alle ulteriori modifiche che entreranno in vigore nel 2021 su vendite a distanza, e-commerce e regime del MOSS. E’ necessario, quindi, un cambio di passo: il recepimento delle norme sovranazionali è indispensabile per la loro attuazione e per scongiurare inevitabili ricadute negative sulla competitività delle imprese italiane che rischierebbero di essere tagliate fuori dal mercato, in continua espansione, dell’e-commerce e delle vendite a distanza.

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Meccanismi di prevenzione e la soluzione delle controversie in materia di doppia imposizione dell’IVA

Fiscalità & commercio internazionale,  n. 7/2020

di Nicola Galleani d’Agliano

Il 16 gennaio 2020 il VAT Forum[1] ha approvato la relazione finale[2] del sottogruppo 7.1 in materia di prevenzione e risoluzione delle controversie in materia di IVA.

Nel 2007 la Commissione aveva avviato una consultazione pubblica on line per conoscere il punto di vista del pubblico e delle imprese sulla possibile introduzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di IVA. Oggi, il significativo aumento delle operazioni transfrontaliere e i rapidi cambiamenti del contesto economico e giuridico rendono necessario esplorare nuovamente l’accuratezza e la pertinenza delle soluzioni esistenti.

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Il credito IVA nella successione tra SGR nella gesitone dei fondi immobiliari

Il fisco,  n. 28/2020, p. 2735

di Manuela Gandini

La soluzione prospettata dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 124 del 5 maggio 2020, apprezzabile per lo sforzo di rendere accessibile la disciplina, in parte lacunosa, degli adempimenti imposti alle SGR (società di gestione del risparmio) per conto dei fondi immobiliari dalle stesse gestiti, ne fa emergere la farraginosità e i limiti e, a maggior ragione per il caso di successione tra SGR nella gestione del medesimo fondo, sollecita alcune riflessioni sui profili di responsabilità connessi al principio di “unicità del soggetto passivo” ai fini IVA.

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Proroga dello split payment. Cosa fare anche se il tempo è scaduto

Quotidiano Ipsoa, 2 luglio 2020

di Nicola Galleani d’Agliano e Anna Ciaco

 Il 1° luglio 2020, nel silenzio istituzionale, è ufficialmente scaduto il termine che autorizzava lo Stato italiano ad applicare lo split payment per operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. In un simile contesto, la condotta preferibile per gli operatori economici consiste nel continuare ad applicare lo split payment alle fatture emesse nel periodo di vacatio legis. Diversamente, qualora essi decidessero di emettere le fatture secondo le regole ordinarie, si troverebbero dinanzi ad una serie di inconvenienti di carattere sia amministrativo che pratico, tra i quali una serie di possibili ritardi nei pagamenti. Un disagio per le imprese, che versano già in una situazione di difficoltà a causa del periodo emergenziale dovuto al Coronavirus.

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Operazioni IVA intra-UE: alla ricerca dei criteri di collegamento fra cessione del bene e servizio di trasporto

Quotidiano Ipsoa, 18 giugno 2020

di Nicola Galleani d’Agliano e Clino De Ieso

Con la sentenza C-276/18 del 18 giugno 2020, la Corte di Giustizia UE offre alcuni spunti di riflessione sul tema delle vendite a distanza e dei criteri di collegamento tra cessione e trasporto. Secondo la Corte, una cessione di beni rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 33 della direttiva IVA se il ruolo del fornitore è preponderante quanto all’iniziativa nonché all’organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto dei beni. Alla luce di questi principi occorre dunque ricercare i criteri di assoluta rilevanza pratica che permettono agli operatori economici di stabilire, con ragionevole certezza, se il trasporto sia collegato alla cessione intra-UE con la conseguente tassazione dell’operazione a destino, anziché, nel caso di separazione tra le due operazioni, con il prelievo della vendita nel Paese del fornitore.

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Reverse charge per i servizi di sanificazione: un’utilissima (e auspicabile) semplificazione IVA

Quotidiano Ipsoa, 8 giugno 2020

di Clino De Ieso

Le imprese devono garantire costantemente, attraverso adeguati livelli di protezione, la messa in sicurezza dei dipendenti, assicurando la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Coerentemente con tale indirizzo, per queste spese il decreto Rilancio ha riconosciuto un credito d’imposta. Ma le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro sono inquadrabili nella categoria dei servizi di pulizia e, come tali, sono sottoposte al regime IVA del reverse charge?

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La nuova imponibilità IVA per il distacco di personale vale solo per il futuro?

Quotidiano Ipsoa, 21 maggio 2020

di Clino De Ieso

La sentenza interpretativa della Corte di Giustizia UE sull’imponibilità IVA del distacco di personale ha, in linea di principio, un’efficacia ex tunc. L’Agenzia delle Entrate potrebbe, teoricamente, pretendere il pagamento dell’IVA sui prestiti o distacchi di personale, almeno per gli anni d’imposta ancora accertabili, in forza della sostanziale abrogazione, in via giurisprudenziale, della norma interna che considera tali prestazioni irrilevanti ai fini IVA. Si tratterebbe, però, di una presa di posizione azzardata, in aperto conflitto con il principio del legittimo affidamento. In linea con quanto accaduto con il regime IVA delle scuole guida la soluzione auspicabile è che la nuova imponibilità IVA per i prestiti o distacchi di personale valga solo per il futuro.

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Prova delle cessioni intraUE: nuove regole con (limitato) effetto retroattivo

Quotidiano Ipsoa, 15 maggio 2020

di Nicola Galleani d’Agliano

Nella circolare n. 12/E del 2020, sulla prova delle cessioni intraUE, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato anche l’effetto retroattivo delle nuove disposizioni: secondo l’Agenzia, anche prima del 1° gennaio 2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi del regolamento UE, “la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell’avvenuto arrivo dei beni nell’altro Stato membro”. L’affermazione non può che essere accolta con favore, anche se la portata retroattiva avrà un effetto molto limitato: non essendo prevista da una disposizione normativa, non avrà incidenza sui giudizi in corso, fermo restando il potere del giudice tributario di valutare gli elementi istruttori secondo la sua prudenza. Mentre, per gli accertamenti non ancora eseguiti, se le prove assumono la veste di presunzioni semplici, i verificatori ne contesteranno la valenza sulla base di elementi di carattere generale.

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Fondi immobiliari e incentivi fiscali per l’edilizia: una ingiustificata estromissione

Quotidiano Ipsoa, 6 maggio 2020

di Nicola Galleani d’Agliano

Non solo è illegittimo, ma in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, leggere l’art. 7 del decreto Crescita nel senso di estromettere i Fondi immobiliari dalla nozione di “impresa di costruzione” senza una adeguata ragione che giustifichi la diversità di disciplina e, quindi, l’esclusione dall’agevolazione. Per tale motivo, non è condivisibile la posizione dell’Agenzia delle Entrate, espressa nella risposta all’interpello n. 70 del 2020, che tende ad attuare un’ingiustificata discriminazione a danno dei Fondi provocando, in tal modo, una insanabile lesione del principio di concorrenza leale.

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Procedimenti tributari: sospensione dei termini con dubbi interepretativi ancora irrisolti

Quotidiano Ipsoa, 11 marzo  2020

di Clino De Ieso

Il Coronavirus torna a far parlare di giustizia tributaria. Con il D.L. n. 9/2020, che aveva suscitato scalpore nel prevedere la sospensione dei processi presso determinati Comuni non facendo alcun cenno alla giurisdizione tributaria. Con il D.L. n. 11/2020 successivamente, che riserva alla materia tributaria uno spazio ridotto al minimo. Si è creato così un cortocircuito interpretativo. Dopo appena due giorni dall’entrata in vigore del decreto è iniziato, infatti, sulla stampa specializzata un acceso dibattito sulla sua portata applicativa. Sono due le interpretazioni fornite sul confine applicativo della sospensione dei termini tributari. Quali sono e a quale è più corretto aderire?

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Brexit: assoggettamento IVA

Fiscalità & Commercio Internazionale, 3 / 2020, p. 14

di Nicola Galleani d’Agliano

Novità
A partire dal 31 gennaio scorso il Regno Unito è ufficialmente fuori dall’Unione Europea, ma si tratta di una separazione, per ora, meramente formale. L’Accordo per il recesso, ratificato dal Parlamento Europeo il 29 gennaio 2020, prevede, infatti, un periodo di transizione dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in cui continueranno a trovare applicazione le norme e le procedure comunitarie, scongiurando così il rischio della c.d. Hard Brexit. Pertanto, salvo nuovi e diversi accordi, solo a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito uscirà definitivamente dal territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea, assumendo a tutti gli effetti lo status di Paese estero. Il suddetto passaggio da Stato membro UE a Paese extra-UE avrà certamente degli effetti rilevanti sulle modalità di assoggettamento ad IVA delle operazioni intercorrenti tra soggetti passivi comunitari e soggetti stabiliti nel Regno Unito, nonché sulle modalità di adempimento degli obblighi connessi all’assolvimento dell’imposta.

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Rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica

Il fisco, 11 / 2020, p. 1054

di Nicola Galleani d’Agliano

Alcune recenti sentenze della Cassazione hanno, da un lato, riconosciuto il diritto al rimborso delle addizionali sull’energia elettrica applicate sino al 2011, ma, dall’altro, hanno negato agli utilizzatori la possibilità di richiedere la restituzione direttamente all’ente percettore. Stanti le indicazioni della Cassazione gli utilizzatori devono richiedere il rimborso ai propri fornitori di energia, i quali, a loro volta, potranno rivolgersi all’ente percettore.

Riferimenti
Decreto legge 28 novembre 1988 n. 511, 6.
Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, Art. 14 – Rimborsi dell’accisa

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L’agenzia delle entrate riconosce l’aliquota IVA al 4% per i servizi di mensa aziendale o interaziendale

Il fisco, 9 / 2020, p. 830

di Nicola Galleani d’Agliano

L’Agenzia delle entrate, con una risposta a interpello non pubblicata, fornisce precise e utili indicazioni, da cui trae soluzioni interpretative sostanzialmente condivisibili e apprezzabili, in relazione al delicato tema della disciplina IVA applicabile alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande, nella quale si annidano latenti problematiche riguardo, in particolare, sia alle condizioni di legge per fruire dell’aliquota ridotta del 4%, sia attorno alle regole per la determinazione della base imponibile.

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Non è ammessa l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche relative allo sport dilettantistico – esenzione IVA per le prestazioni didattiche non professionali: un punto di arrivo o di ripartenza?

GT – Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2 / 2020, p. 97

di Clino De Ieso

L’art. 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede ai fini IVA il regime d’imponibilità soltanto per i servizi di insegnamento non professionali prestati dalle autoscuole. La scelta legislativa sembra porsi in conflitto con la giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia, che, invece, con l’ordinanza in causa C-47/19 del 2019, tende ad estendere il regime IVA ordinario a tutte le prestazioni didattiche specialistiche, comprese quelle rese dalle scuole sportive. Peraltro, a livello europeo, si registrano incertezze interpretative intorno all’efficacia diretta della norma della Direttiva 2006/112/CE, non recepita all’interno del citato art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, che introduce uno specifico regime agevolativo per i servizi connessi con lo sport.

Riferimenti
Corte Giustizia Unione Europea Sez. IX 07-10-2019 n. 47

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Quick fixes IVA e prova del trasporto merci: tra esigenze di tutela degli operatori e lotta agli illeciti

Quotidiano Ipsoa, 25 gennaio 2020

di Nicola Galleani d’Agliano

In base alla quick fix IVA sulla prova del trasporto delle merci, il possesso della documentazione prevista dal regolamento UE n. 282/2011 fa sorgere a favore degli operatori una presunzione opponibile all’Amministrazione finanziaria. Tale presunzione opera esclusivamente a favore del contribuente; se questi non è in possesso della documentazione richiesta, non si verifica una presunzione inversa a favore dell’Amministrazione finanziaria e l’operatore può provare l’avvenuto trasporto anche con documenti e mezzi di prova alternativi. D’altro canto, non si tratta di una presunzione legale assoluta, tale da privare l’Amministrazione finanziaria di qualsiasi possibilità di contestare la correttezza dell’operazione: l’Amministrazione finanziaria potrà rigettare la presunzione se dispone di elementi che provino che ciò che viene dichiarato nei documenti non corrisponde alla realtà.

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Quick fixes IVA senza disposizioni attuative: applicazione solo pro-contribuente

Quotidiano Ipsoa, 10 gennaio 2020

di Nicola Galleani d’Agliano

Le nuove disposizioni unionali contenute nel pacchetto legislativo “Quick fixes” sono in vigore dal 1° gennaio 2020. Come già avvenuto in passato, il nostro legislatore non ha ancora dato attuazione alle disposizioni unionali e per gli operatori si pone la questione se ritenere che tali disposizioni siano comunque applicabili ovvero se occorre attendere l’emanazione delle disposizioni nazionali. Secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte Costituzionale, in assenza di recepimento, sono comunque applicabili le disposizioni unionali laddove siano in favore del contribuente, mentre lo Stato inadempiente non può invocarne l’applicazione in proprio favore.

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